Art. 20.
(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento).

      1. Dopo l'articolo 455-duodecies del codice civile, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-terdecies. - (Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento). - I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri dell'articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.
      Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti a parità di condizione con le coppie di coniugi.
      In caso di separazione delle parti dell'unione civile si applicano con riguardo ai figli le disposizioni di cui all'articolo 155».